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Le scrivo per esprimerLe la profonda preoccupazione di Human Rights Watch riguardo l’espulsione di Sami Ben Khemais Essid verso la Tunisia. Essid è stato espulso la sera del 3 giugno 2008, dall’aeroporto di Fiumicino, attraverso una procedura accelerata per ragioni di sicurezza nazionale. Essid era stato chiamato a presentarsi in un’aula a Milano quel giorno per un’udienza preliminare riguardo accuse di terrorismo. Sappiamo che ora si trova in una prigione in Mornugia in attesa di essere riprocessato per una serie di condanne in contumacia in Tunisia. Al momento non abbiamo informazioni sul suo stato di salute fisica.

Human Rights Watch trova profondamente inquietante che il Governo italiano abbia espulso Essid nonostante una richiesta della Corte Europea per i Diritti Umani di sospendere qualsiasi misura di trasferimento di Essid verso la Tunisia fino a che fosse revisionato il suo caso. La Corte Europea ha comunicato un ordine di misure provvisorie per conto di Essid nel marzo del 2007, dopo che Essid aveva asserito che il suo rinvio in Tunisia lo avrebbe esposto a un tipo di trattamento in violazione dell’articolo 3 della Convenzione Europea sui Diritti Umani. Sappiamo che la Corte ha inviato una lettera datata 2 giugno 2008 in cui rammentava al Governo italiano dei suoi obblighi internazionali e del carattere ancora vigente delle misure provvisorie.

La Grande Camera della Corte Europea, con la decisione del 2005 Mamatkulov e Askarov c. Turchia del 2005, ha chiaramente stabilito che una violazione di misure provvisorie costituisce una violazione della Convenzione Europea sui Diritti Umani. In quel caso, la Corte riscontrò che la Turchia aveva ostacolato l’effettivo diritto di applicazione di due individui uzbechi, assicurato dall’articolo 34 della Convenzione, quando violò le misure provvisorie e li estradò precipitosamente in Uzbekistan. La Corte concluse che:

La mancata osservazione di misure provvisorie va considerata come ostruzione alla disamina efficace da parte della Corte della rimostranza fatta dal richiedente e come ostruzione dell’esercizio efficace del suo diritto e, pertanto, come una violazione dell’aritcolo 34.1

Oltre ai suoi impegni come membro della Convenzione Europea sui Diritti Umani, l’Italia ha chiari obblighi nel contesto della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Tortura e del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici. Con questi strumenti internazionali, la tortura e il maltrattamento sono proibiti e nessuno può essere trasferito in un altro Paese dove egli o ella sia a rischio di tortura o maltrattamento (divieto di refoulement, ovvero di rimpatrio a rischio di persecuzione). Il divieto di tortura e refoulement è assoluto. Si applica ad ogni individuo senza considerazione del suo status o accuse di crimini, ed indipendentemente dalla natura del trasferimento, compresi l’estradizione, l’allontanamento, la deportazione e la resa.

Nei casi in cui gli individui possano andare incontro a un rischio di tortura o maltrattamento, il completo rispetto del divieto di refoulement impone che gli stati commissionino ad un organismo imparziale una revisione della decisione di allontanamento. Perché ciò costituisca un rimedio efficace, tale revisione deve essere effettuata prima che l’individuo sia trasferito.

Siamo a conoscenza del fatto, Ministro Maroni, che Lei ha ordinato l’espulsione di Essid il 31 Maggio 2008, attraverso la procedura accelerata creata dalla Legge 155 del 31 Luglio 2005 (“Decreto Pisanu”) che nega esplicitamente il diritto ad un appello sospensivo a coloro i quali siano soggetti ad allontanamento per motivazioni di sicurezza nazionale. 2 Nel maggio del 2007, il Comitato delle Nazioni Unite contro la Tortura ha rilasciato le sue osservazioni conclusive sul quarto rapporto periodico sull’Italia ed ha espresso preoccupazione “per l’attuazione immediata di questi ordini di espulsione, senza alcun controllo giurisdizionale e… che questa procedura d’espulsione sia priva di protezione efficace contro il refoulement.3 Dal 2006, la Corte Europea dei Diritti Umani ha promulgato misure provvisorie per conto di diversi Tunisini, tra cui Essid, che l’Italia ha cercato di espellere attraverso tale procedura accelerata.

La negligenza dell’Italia verso i suoi obblighi internazionali in fatto di diritti umani è quantomai inquietante alla luce della recente decisione della Corte Europea nel caso Saadi c. Italia. Il 28 Febbraio 2008, la Grande Camera della Corte decise che i tentativi dell’Italia di deportare Nassim Saadi, un cittadino tunisino, erano in violazione dell’articolo 3 della Convenzione Europea sui Diritti Umani. Sappiamo che dopo la decisione nel caso Saadi, la Corte Europea informò il governo italiano che si sarebbe espressa, in un modo coerente con il giudizio Saadi, su una serie di casi simili ancora in sospeso presso la corte, compreso quello di Essid, e consigliò all’Italia di cercare soluzioni concilianti in tali casi.

Comprendiamo che il governo italiano abbia potuto agire in favore dell’espulsione di Essid alla luce del suo rilascio, probabilmente imminente, dalla detenzione preventiva. Dopo essere stato riconosciuto colpevole nel Febbraio del 2002 per associazione di stampo terroristico e condannato a sei anni e mezzo di prigione, Essid fu nuovamente accusato di terrorismo nel 2005. Fu rinviato a detenzione preventiva nel giugno del 2007 alla vigilia del suo rilascio. Sappiamo che Essid è stato detenuto per il massimo del tempo concesso in detenzione preventiva per le accuse rivoltegli e che avrebbe dovuto essere rilasciato.

Riconosciamo che l’Italia abbia il diritto di allontanare cittadini stranieri qualora sia in grado di dimostrare che essi rappresentino una minaccia alla sicurezza nazionale. Tuttavia, deve fare ciò in modo compatibile con i suoi obblighi internazionali in tema di diritti umani. La legge italiana fornisce delle alternative all’allontanamento nelle forme dell’obbligo di soggiorno e della supervisione speciale della polizia. 4

Richiediamo con urgenza che le autorità italiane si astengano dal deportare qualsiasi altro cittadino tunisino i cui casi ricadano nella fattispecie del caso Saadi fino a che la Corte Europa dei Diritti Umani abbia revisionato esaustivamente le loro richieste. Inoltre, richiediamo che le autorità italiane ci trasmettano qualunque informazione in loro possesso sul trattamento di Essid a Tunisi, che usi i suoi buoni uffici per incoraggiare la Tunisia a permettere agli avvocati italiani di Essid di visitarlo in prigione, e che si impegnino ad inviare un rappresentante per monitorare la prossima udienza sul suo caso a Tunisi, il 2 luglio, e qualunque altra udienza venga fissata in futuro.

Cordialmente,

Holly Cartner
Direttore Esecutivo
Europe and Central Asia Division

Cc:
Manfred Nowak, Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura
Thomas Hammarberg, Commissario del Consiglio d’Europa per i diritti umani
Martin Scheinin, Relatore speciale delle Nazioni Unite sull’anti-terrorismo e i diritti umani
Addetto ai registri della Corte Europea dei Diritti Umani

1 Mamatkulov e Askarov c. Turkey [GC], nos. 46827/99 and 46951/99, ECHR 2005-I, para. 128, disponibile su www.echr.coe.int.

2 Legge 155 del 31 Luglio 2005, convertita in legge, cone emendamenti dal Decreto 144 del 27 Luglio 2005, su misure urgenti per combattere il terrorismo internazionale, articolo 3.

3 Comitato delle Nazioni Unite contro la Tortura, Italia: Conclusioni e Raccomandazioni, CAT/C/ITA/CO/4, 18 Maggio, 2007, p.5, para. 12, http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/AdvanceVersions/CAT.C.ITA.C... (come visionato il 23 Agosto 2007).

4 Legge 1423 del 27 Dicembre 1956.

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